Art. 4

Organismo di coordinamento

In vigore dal 6 ago 2014
Organismo di coordinamento 1.   L’organismo di coordinamento di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 funge da unico interlocutore della Commissione per conto dello Stato membro interessato per tutte le questioni relative ai fondi per quanto riguarda: a) la divulgazione delle informazioni e delle linee guida relative alle funzioni e alle operazioni degli organismi pagatori presso gli organismi pagatori stessi e gli altri organismi responsabili dell’attuazione di tali linee guida, come pure la promozione dell’applicazione armonizzata delle stesse; b) la comunicazione alla Commissione delle informazioni di cui agli del regolamento (UE) n. 1306/2013; c) la messa a disposizione della Commissione di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo. 2.   L’organismo pagatore può svolgere il ruolo di organismo di coordinamento, purché le due funzioni siano nettamente distinte. 3.   Nell’espletamento dei suoi compiti l’organismo di coordinamento può avvalersi, a norma delle disposizioni nazionali, di altri organi o servizi amministrativi, in particolare a carattere contabile o tecnico. 4.   La riservatezza, l’integrità e la disponibilità di tutti i dati informatizzati in possesso dell’organismo di coordinamento sono garantite da misure adeguate alla struttura amministrativa, al personale e all’ambiente tecnologico dei singoli organismi di coordinamento. L’impegno finanziario e tecnologico deve essere proporzionato ai rischi effettivi. 5.   Le informazioni di cui all’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono comunicate immediatamente dopo il primo riconoscimento dell’organismo di coordinamento e, in ogni caso, prima che qualunque spesa sostenuta da tale organismo sia addebitata ai fondi. Esse sono corredate dell’atto di riconoscimento dell’organismo e di informazioni circa le modalità amministrative, contabili e di controllo interno relative al suo funzionamento.
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