Art. 2

Riesame del riconoscimento

In vigore dal 6 ago 2014
Riesame del riconoscimento 1.   L’autorità competente esercita una costante supervisione sugli organismi pagatori che ricadono sotto la sua responsabilità, in particolare sulla base delle certificazioni e delle relazioni redatte dall’organismo di certificazione di cui all’ del regolamento (UE) n. 1306/2013 e tiene sotto sorveglianza le eventuali lacune constatate. Ogni tre anni, l’autorità competente invia una relazione scritta alla Commissione sulle attività di supervisione degli organismi pagatori e sul monitoraggio delle loro attività. La relazione indica se gli organismi pagatori continuano a soddisfare i criteri per il riconoscimento e comprende una sintesi dei provvedimenti presi per porre rimedio alle carenze constatate. L’autorità competente conferma se un organismo pagatore che ricade sotto la sua responsabilità continua a soddisfare i criteri di riconoscimento. 2.   Gli Stati membri istituiscono un sistema per garantire che ogni informazione indicante che un organismo pagatore non soddisfa i criteri di riconoscimento sia sollecitamente comunicata all’autorità competente. 3.   Se ha accertato che un organismo pagatore non rispetta più uno o più criteri di riconoscimento di modo che ne risulta compromessa la capacità eseguire i compiti ad esso affidati in virtù dell’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, l’autorità competente sottopone immediatamente a verifica il riconoscimento dell’organismo pagatore. Detta autorità stabilisce un piano che prevede interventi e scadenze per porre rimedio alle lacune accertate entro un periodo da determinare in funzione della gravità del problema, ma comunque non superiore a 12 mesi dalla data in cui il riconoscimento è sottoposto a verifica. In casi debitamente giustificati, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può concedere una proroga di tale periodo. 4.   L’autorità competente informa la Commissione della propria decisione di sottoporre a verifica il riconoscimento dell’organismo pagatore, del piano stabilito a norma del paragrafo 3 e, successivamente, dei progressi compiuti nell’attuazione del piano. 5.   In caso di revoca del riconoscimento, l’autorità competente riconosce sollecitamente un altro organismo pagatore che soddisfa le condizioni previste dall’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per garantire che i pagamenti ai beneficiari non vengano interrotti. 6.   Se ritiene che l’autorità competente non abbia ottemperato al proprio obbligo di stabilire un piano per porre rimedio alle lacune accertate, come previsto dal paragrafo 3, o che l’organismo pagatore continui a essere riconosciuto pur non avendo attuato integralmente tale piano entro il periodo previsto, la Commissione chiede all’autorità competente di revocare il riconoscimento a tale organismo pagatore a meno che non siano effettuate le modifiche necessarie entro un periodo che la Commissione stessa stabilisce in funzione della gravità del problema. In tali circostanze la Commissione può decidere di perseguire le lacune nell’ambito della verifica di conformità di cui all’ del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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