Art. 1
Procedura per il riconoscimento degli organismi pagatori
In vigore dal 6 ago 2014
Procedura per il riconoscimento degli organismi pagatori
1. Gli Stati membri designano un’autorità a livello ministeriale competente per:
a)
il rilascio, il riesame e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori;
b)
l’esecuzione dei compiti affidati all’autorità competente in virtù del presente capo.
2. L’autorità competente decide con un atto formale in merito al rilascio o, previo riesame, alla revoca del riconoscimento di un organismo pagatore in esito all’esame dei criteri di riconoscimento figuranti nell’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 («i criteri di riconoscimento»). L’autorità competente informa immediatamente la Commissione dei riconoscimenti o delle loro revoche.
3. L’autorità competente designa un organismo di audit e lo incarica di eseguire un esame (riesame pre-riconoscimento) prima della concessione del riconoscimento. L’organismo di audit è un’autorità di revisione contabile, oppure un altro organismo pubblico o privato, o un’unità organizzativa di un’autorità, in possesso delle qualifiche, competenze e capacità necessarie per effettuare revisioni. L’organismo di audit è indipendente dall’organismo pagatore oggetto del riconoscimento.
L’esame (riesame pre-riconoscimento) che l’organismo di audit conduce comprende in particolare:
a)
le procedure e i sistemi posti in essere per l’autorizzazione e l’esecuzione dei pagamenti,
b)
la suddivisione delle mansioni e l’adeguatezza del controllo interno ed esterno per quanto riguarda le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in appresso denominati «i fondi»;
c)
in quale misura le procedure e i sistemi posti in essere sono idonei a tutelare il bilancio dell’Unione, incluse le misure antifrode basate sul rischio;
d)
la sicurezza dei sistemi informatici;
e)
la tenuta dei registri contabili.
L’organismo di audit elabora una relazione che descrive dettagliatamente il lavoro svolto e i relativi risultati e indica se a suo giudizio l’organismo pagatore soddisfa i criteri di riconoscimento. La relazione è consegnata all’autorità competente la quale rilascia l’atto di riconoscimento se ritiene che l’organismo pagatore soddisfi i criteri di riconoscimento.
4. Se ritiene che l’organismo pagatore non soddisfi i criteri per il riconoscimento, l’autorità competente lo informa delle specifiche condizioni che è tenuto a rispettare per ottenere il riconoscimento.
In attesa che vengano attuate le modifiche necessarie per soddisfare tali condizioni specifiche, il riconoscimento può essere accordato a titolo provvisorio per un periodo da fissare in funzione della gravità dei problemi riscontrati, ma comunque non superiore a 12 mesi. In casi debitamente giustificati, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può concedere una proroga di tale periodo.
5. Le informazioni di cui all’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono comunicate immediatamente dopo il primo riconoscimento dell’organismo pagatore e, in ogni caso, prima che qualunque spesa sostenuta da tale organismo sia addebitata ai fondi. Tali informazioni sono corredate da dichiarazioni e documenti concernenti:
a)
le attribuzioni dell’organismo pagatore;
b)
la ripartizione delle responsabilità tra i dipartimenti dell’organismo pagatore;
c)
i rapporti dell’organismo pagatore con altri enti, pubblici o privati, responsabili dell’esecuzione delle misure in forza delle quali l’organismo pagatore imputa le spese ai fondi;
d)
le procedure di ricevimento, verifica e approvazione delle domande e di autorizzazione, pagamento e registrazione delle spese;
e)
le disposizioni relative alla sicurezza dei sistemi informatici;
f)
la relazione del riesame pre-riconoscimento effettuato dall’organismo di audit di cui al paragrafo 3.
6. La Commissione comunica al comitato dei fondi agricoli gli organismi pagatori riconosciuti in ciascuno degli Stati membri.
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