Art. 19
Importi finanziati nell’ambito dell’intervento pubblico
In vigore dal 6 ago 2014
Importi finanziati nell’ambito dell’intervento pubblico
1. L’importo da finanziare per una misura di intervento contemplata all’ del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 è determinato in base ai conti stabiliti e tenuti dagli organismi pagatori, a norma dell’, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, nei quali sono addebitati o accreditati i vari elementi che compongono le spese o le entrate di cui all’ del presente regolamento, prendendo in considerazione, se del caso, gli importi delle spese fissate dalla normativa agricola settoriale.
2. Gli organismi pagatori o, se del caso, gli organismi di coordinamento, trasmettono alla Commissione, ogni mese e ogni anno, per via elettronica, in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione attraverso i sistemi informatici, le informazioni necessarie per il finanziamento delle spese di ammasso pubblico e i conti giustificativi delle spese e delle entrate relative all’ammasso pubblico, in forma di tabelle (tabelle P-STO), entro il giorno previsto all’, paragrafo 1, lettera b), ed entro la data prevista dall’, paragrafo 2.
Storico versioni
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