Art. 16
Contenuto della contabilità delle scorte pubbliche tenuta dagli organismi pagatori
In vigore dal 6 ago 2014
Contenuto della contabilità delle scorte pubbliche tenuta dagli organismi pagatori
1. Nella contabilità di magazzino di cui all’, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 sono registrate separatamente le seguenti voci:
a)
le quantità di prodotti registrate in entrata e in uscita dalle scorte, con o senza movimento fisico;
b)
le quantità utilizzate ai fini della distribuzione gratuita agli indigenti nell’ambito del Fondo di aiuti europei agli indigenti e contabilizzate a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, distinguendo quelle oggetto di un trasferimento a un altro Stato membro;
c)
le quantità oggetto di prelievo di campioni, con indicazione distinta dei prelievi eseguiti dagli acquirenti;
d)
le quantità che non è più possibile imballare nuovamente dopo un esame visivo compiuto nel quadro dell’inventario annuale o all’atto di un controllo dopo la presa in consegna all’intervento e che sono vendute mediante trattativa privata;
e)
le quantità mancanti per cause identificabili o non identificabili, comprese quelle corrispondenti alle tolleranze ammesse;
f)
le quantità deteriorate;
g)
le quantità in eccesso;
h)
le quantità mancanti che superano i limiti di tolleranza;
i)
le quantità entrate in magazzino che risultano non soddisfare i requisiti previsti, la cui presa in consegna è stata pertanto rifiutata;
j)
le quantità nette in giacenza alla fine di ogni mese o alla fine dell’esercizio contabile, che sono riportate al mese successivo o all’esercizio contabile successivo.
2. Nella contabilità finanziaria di cui all’, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 sono registrati:
a)
il valore delle quantità di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, indicando separatamente il valore delle quantità acquistate e delle quantità vendute;
b)
il valore contabile delle quantità utilizzate o imputate al regime di distribuzione gratuita di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo;
c)
le spese finanziarie di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014;
d)
le spese relative alle operazioni materiali di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014;
e)
gli importi derivanti dai deprezzamenti di cui all’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014;
f)
gli importi riscossi o recuperati presso i venditori, gli acquirenti e gli enti assuntori, diversi da quelli di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento;
g)
l’importo ottenuto dalle vendite mediante trattativa privata realizzate dopo l’inventario annuale o dopo i controlli successivi alla presa in consegna dei prodotti nelle scorte di intervento;
h)
le perdite e i ricavi sulle uscite di prodotti, tenendo conto dei deprezzamenti di cui alla lettera e) del presente paragrafo;
i)
gli altri elementi di credito o di debito, in particolare quelli corrispondenti ai quantitativi a cui si riferisce il disposto del paragrafo 1, lettere da c) a g) del presente articolo;
j)
il valore contabile medio, per tonnellata o per ettolitro a seconda dei casi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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