Art. 15

Comunicazione nell’ambito dell’intervento pubblico

In vigore dal 6 ago 2014
Comunicazione nell’ambito dell’intervento pubblico 1.   Gli organismi pagatori comunicano alla Commissione: a) su richiesta della Commissione, i documenti e le informazioni di cui all’, paragrafo 7 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e le disposizioni amministrative nazionali complementari adottate ai fini dell’applicazione e della gestione delle misure di intervento; b) entro il giorno previsto all’, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, le informazioni relative all’ammasso pubblico in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione attraverso i sistemi informatici. 2.   Per effettuare gli scambi di comunicazioni e di informazioni e redigere i documenti relativi alla spesa riguardante l’intervento pubblico si utilizzano i relativi sistemi informatici di cui all’.
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Comunicazione nell’ambito dell’intervento pubblico (Art. 15 Regolamento (UE) 2014/908) — Testo vigente | Portale Normativo