Art. 13
Decisione di pagamento della Commissione
In vigore dal 6 ago 2014
Decisione di pagamento della Commissione
1. Sulla base dei dati trasmessi in conformità dell’, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, la Commissione decide di versare i pagamenti mensili a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, fatte salve le rettifiche che possono essere imposte in virtù di decisioni successive in conformità degli del regolamento (UE) n. 1306/2013, e tenendo conto delle riduzioni e delle sospensioni decise in conformità dell’ del medesimo regolamento.
2. Se il totale delle spese dichiarate dagli Stati membri, per l’esercizio finanziario successivo, supera i tre quarti della totalità degli stanziamenti dell’esercizio in corso, gli impegni anticipati di cui all’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ed i pagamenti mensili corrispondenti sono concessi in misura proporzionale alle dichiarazioni di spesa, nel limite del 75 % degli stanziamenti dell’esercizio in corso. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:908:oj#art-13