Art. 18

Date di contabilizzazione delle spese, delle entrate e dei movimenti dei prodotti nei registri dell’intervento pubblico

In vigore dal 6 ago 2014
Date di contabilizzazione delle spese, delle entrate e dei movimenti dei prodotti nei registri dell’intervento pubblico 1.   Le varie voci di spesa e di entrata sono contabilizzate alla data in cui avviene l’operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento usando il tasso di cambio di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014. Tuttavia, nei casi sotto descritti si applicano le seguenti date: a) la data di ricevimento, nel caso degli importi ricevuti o recuperati, a norma dell’, paragrafo 2, lettere f) e g), del presente regolamento; b) la data del pagamento effettivo delle spese relative alle operazioni materiali se tali spese non sono coperte da importi forfettari. 2.   Le varie voci relative ai movimenti fisici dei prodotti e alla gestione delle scorte sono contabilizzate alla data in cui avviene l’operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento. Tuttavia, nei casi sotto descritti si applicano le seguenti date: a) la data della presa in consegna dei prodotti da parte dell’organismo pagatore, a norma dell’, paragrafo 2, e dell’ del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione (12), per i quantitativi che entrano all’ammasso pubblico senza cambiamento di luogo di ammasso; b) la data di constatazione dei fatti per i quantitativi mancanti o deteriorati e per i quantitativi in eccesso; c) il giorno dell’uscita effettiva dei prodotti dal magazzino, per le vendite mediante trattativa privata di prodotti che restano in magazzino e che non è più possibile imballare nuovamente dopo un esame visivo compiuto nel quadro dell’inventario annuale o all’atto di un controllo dopo la presa in consegna all’intervento; d) l’ultimo giorno dell’esercizio contabile per le eventuali perdite che superano il limite di tolleranza di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.
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