Art. 14

Messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari

In vigore dal 6 ago 2014
Messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari 1.   Con la decisione di versare i pagamenti mensili la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, sul conto aperto da ciascuno Stato membro, i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese da finanziare mediante il FEAGA, deducendo l’importo corrispondente alle entrate con destinazione specifica. Quando i pagamenti che deve effettuare la Commissione, una volta dedotte le entrate con destinazione specifica, danno luogo in uno Stato membro ad un importo negativo, le deduzioni in eccesso sono riportate ai mesi successivi. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’intestazione e il numero del conto di cui al paragrafo 1 secondo il formato fornito loro dalla Commissione.
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