Art. 21

Previsione del fabbisogno finanziario

In vigore dal 6 ago 2014
Previsione del fabbisogno finanziario Per ciascun programma di sviluppo rurale di cui all’ del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e in conformità dell’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri trasmettono alla Commissione due volte all’anno, entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto, le previsioni relative agli importi che dovranno essere finanziati dal FEASR nell’esercizio finanziario in corso. Inoltre, gli Stati membri trasmettono una stima aggiornata delle domande di finanziamento per l’esercizio finanziario successivo. Tali previsioni e la stima aggiornata sono trasmesse per mezzo di dati strutturati avvalendosi del sistema informatico SFC2014 di cui al capo I del regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione (14).
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