Art. 36
Organo di conciliazione
In vigore dal 6 ago 2014
Organo di conciliazione
Ai fini della procedura di verifica di conformità di cui all’ del regolamento (UE) n. 1306/2013, è costituito un organo di conciliazione. L’organo di conciliazione svolge i seguenti compiti:
a)
esamina i ricorsi presentati da uno Stato membro che ha ricevuto una comunicazione formale da parte della Commissione ai sensi dell’, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento, compresa una valutazione della spesa che la Commissione intende escludere dal finanziamento dell’Unione;
b)
cerca di conciliare le posizioni divergenti della Commissione e dello Stato membro interessato;
c)
al termine della valutazione, redige una relazione sui risultati della sua opera di conciliazione, formulando le osservazioni che ritiene opportune nel caso in cui i punti controversi siano rimasti del tutto o in parte irrisolti.
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