Art. 37
Composizione dell’organo di conciliazione
In vigore dal 6 ago 2014
Composizione dell’organo di conciliazione
1. L’organo di conciliazione è composto da almeno cinque membri scelti tra personalità eminenti che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che siano altamente qualificate in materia di finanziamento della politica agricola comune, compreso lo sviluppo rurale, o di pratiche di audit finanziario.
I membri devono essere cittadini di Stati membri diversi.
2. Il presidente, i membri e i membri supplenti sono nominati dalla Commissione per un primo mandato della durata di tre anni, previa consultazione del comitato dei fondi agricoli.
Il mandato può essere rinnovato una sola volta per la durata di un anno, previa informazione del comitato dei fondi agricoli. Tuttavia, se il presidente da nominare è già membro dell’organo di conciliazione, il suo primo mandato come presidente ha durata di tre anni.
I nominativi del presidente, dei membri e dei membri supplenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
3. I membri dell’organo di conciliazione sono remunerati in funzione del tempo che dedicano a questo incarico. I costi sono compensati in conformità delle norme in vigore per il personale della Commissione.
4. Alla scadenza del loro mandato, il presidente e i membri restano in carica sino alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.
5. Previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, la Commissione può mettere fine al mandato di membri che non soddisfino più le condizioni richieste per l’espletamento dei loro compiti in seno all’organo di conciliazione o che, per qualunque ragione, non siano disponibili per un lasso di tempo indeterminato.
In questo caso il membro in questione è sostituito da un membro supplente per la durata residua del suo mandato, previa informazione del comitato dei fondi agricoli.
Se il mandato del presidente viene interrotto, la Commissione, previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, nomina in tale carica un membro che svolge le funzioni di presidente per la durata residua del mandato per cui il presidente sollevato dall’incarico era stato originariamente nominato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:908:oj#art-37