Art. 39
Modalità di lavoro
In vigore dal 6 ago 2014
Modalità di lavoro
1. Le riunioni dell’organo di conciliazione si tengono nelle sedi della Commissione. I lavori sono preparati e organizzati dal presidente. In sua assenza, e fatte salve le disposizioni dell’, paragrafo 5, primo comma, le riunioni sono presiedute dal membro più anziano.
Il segretariato dell’organo di conciliazione è assicurato dalla Commissione.
2. Fatto salvo il disposto dell’, paragrafo 1, secondo comma, le relazioni sono adottate a maggioranza assoluta del membri presenti. Il quorum è fissato a tre.
Le relazioni sono firmate dal presidente e dai membri che hanno preso parte alle deliberazioni e controfirmate dal segretariato.
Storico versioni
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