Art. 35

Decisione di non avviare o di non proseguire un’indagine nell’ambito della verifica di conformità

In vigore dal 6 ago 2014
Decisione di non avviare o di non proseguire un’indagine nell’ambito della verifica di conformità 1.   La Commissione può decidere di non avviare o di non portare avanti un’indagine di verifica di conformità a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1306/2013 se, a suo giudizio, la possibile rettifica finanziaria risultante dall’inosservanza emersa da un’indagine di cui all’, paragrafo 2, non supera i 50 000 EUR e il 2 % della spesa interessata o degli importi da recuperare. 2.   Se riduce i pagamenti mensili in applicazione dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione può decidere di non avviare o di non portare avanti un’indagine di verifica di conformità a norma dell’ di tale regolamento purché lo Stato membro interessato non abbia sollevato obiezioni contro l’applicazione del presente paragrafo nell’ambito della procedura di cui all’, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
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