Art. 26

Acquisizione di immagini satellitari

In vigore dal 6 ago 2014
Acquisizione di immagini satellitari 1.   Ai fini dell’ del regolamento (UE) n. 1306/2013, ogni Stato membro comunica alla Commissione entro il 1o novembre di ogni anno: a) se desidera che la Commissione acquisisca le immagini satellitari necessarie per il proprio programma di controlli o per la valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole; b) la superficie da controllare e il numero delle zone di controllo programmate. 2.   Gli Stati membri che chiedono alla Commissione di fornire loro le immagini satellitari procedono alla finalizzazione, in cooperazione con la Commissione, entro il 15 gennaio successivo alla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, delle zone interessate e del calendario per l’ottenimento delle immagini. 3.   La Commissione fornisce gratuitamente le immagini satellitari acquisite agli agenti autorizzati degli Stati membri. Detti agenti devono osservare le disposizioni riguardanti il diritto d’autore contenute nei contratti con i fornitori e restituiscono le immagini al termine dei lavori. 4.   Se il totale delle richieste degli Stati membri supera il bilancio disponibile per l’applicazione dell’ del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione decide un limite delle immagini satellitari da fornire, nell’intento di fare l’uso più efficiente possibile delle risorse disponibili.
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