Art. 27
Interessi applicabili al recupero di pagamenti indebiti
In vigore dal 6 ago 2014
Interessi applicabili al recupero di pagamenti indebiti
1. Salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, gli interessi sui pagamenti indebitamente erogati da recuperare a seguito di irregolarità o negligenze sono calcolati per il periodo intercorso tra la scadenza del termine di pagamento per il beneficiario indicato nell’ordine di recupero e la data del rimborso o della detrazione. Il termine di pagamento non può essere superiore a 60 giorni a partire dalla data dell’ordine di recupero.
2. Il tasso di interesse da applicare non è in ogni caso inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per il recupero di spese indebite comparabili o per la riscossione di crediti esigibili.
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