Art. 28

Recupero mediante compensazione

In vigore dal 6 ago 2014
Recupero mediante compensazione Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla legislazione nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall’organismo pagatore responsabile del recupero del debito dello stesso beneficiario.
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