Art. 59

Forma e data della pubblicazione

In vigore dal 6 ago 2014
Forma e data della pubblicazione 1.   Le informazioni da mettere a disposizione su un sito Internet unico, a norma dell’articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono accessibili attraverso uno strumento di ricerca che permette all’utente di cercare i beneficiari per nome o per comune, come previsto dall’ del presente regolamento, oppure per importi percepiti o per misura o una combinazione di tali dati, e di estrarre le informazioni corrispondenti sotto forma di un insieme unico di dati. Tali informazioni sono fornite nella lingua o nelle lingue dello Stato membro e/o in una delle tre lingue di lavoro della Commissione. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate entro il 31 maggio di ogni anno con riferimento all’esercizio finanziario precedente. 3.   In conformità di detto articolo le informazioni restano disponibili sul sito Internet per due anni dalla pubblicazione iniziale.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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