Art. 60
Informazione dei beneficiari
In vigore dal 6 ago 2014
Informazione dei beneficiari
L’informazione dei beneficiari, di cui all’articolo 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013, è fornita loro inserendola nei moduli di domanda di aiuto o di sostegno dei fondi, oppure in altro modo al momento della raccolta dei dati.
In deroga al primo comma, per i dati relativi ai pagamenti percepiti nel corso degli esercizi finanziari 2014 e 2015, l’informazione è fornita ai beneficiari con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data della pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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