Art. 60

Informazione dei beneficiari

In vigore dal 6 ago 2014
Informazione dei beneficiari L’informazione dei beneficiari, di cui all’articolo 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013, è fornita loro inserendola nei moduli di domanda di aiuto o di sostegno dei fondi, oppure in altro modo al momento della raccolta dei dati. In deroga al primo comma, per i dati relativi ai pagamenti percepiti nel corso degli esercizi finanziari 2014 e 2015, l’informazione è fornita ai beneficiari con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data della pubblicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:908:oj#art-60

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo