Art. 62
Cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri
In vigore dal 6 ago 2014
Cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri
1. La Commissione costituisce e gestisce un sito Internet dell’Unione a partire dall’indirizzo del proprio sito Internet centrale, con collegamenti ai siti degli Stati membri. La Commissione offre link aggiornati in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione gli indirizzi Internet dei propri siti non appena li hanno costituiti ed ogni ulteriore modifica che abbia incidenza sull’accessibilità ai medesimi a partire dal sito Internet dell’Unione.
3. Gli Stati membri designano l’organismo incaricato di costituire e gestire il sito unico di cui all’, paragrafo 1. Essi comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo di tale organismo.
Storico versioni
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