Art. 64
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 6 ago 2014
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia:
a)
l’ si applica alle spese sostenute e alle entrate con destinazione specifica riscosse dagli Stati membri a partire dal 16 ottobre 2014;
b)
gli articoli da 34 a 40 si applicano a partire dal 1o gennaio 2015. Tuttavia, i periodi di tempo previsti all’, paragrafi 3 e 4, non si applicano alle indagini di verifica di conformità per le quali la comunicazione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 è stata trasmessa anteriormente al 1o gennaio 2015;
c)
il capo VI si applica ai pagamenti effettuati a partire dall’esercizio finanziario 2014;
d)
le informazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente alle colonne V1 e V2 dell’allegato II sono fornite a partire dall’esercizio finanziario 2016.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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