Art. 39
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 16 apr 2014
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica dal 3 luglio 2016 con l’eccezione dell’, paragrafi 4 e 5, dell’, paragrafo 6, dell’, paragrafi 5 e 6, dell’, paragrafo 5, dell’, paragrafi 9, 10 e 11, dell’, paragrafo 5, dell’, paragrafi 7 e 11, dell’, paragrafo 5, dell’, paragrafo 2, terzo comma, dell’, paragrafi 3, 10 e 11, dell’, paragrafo 9, dell’, paragrafi 13, 14, e 15, dell’, paragrafo 3, dell’, paragrafo 3, dell’, paragrafo 9, dell’, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma, dell’, paragrafo 5, e dell’, paragrafo 5, che si applicano dal 2 luglio 2014.
3. Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi agli , all’, paragrafo 1, e agli .
4. I riferimenti nel presente regolamento alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014 anteriormente al 3 gennaio 2017 si intendono fatti alla direttiva 2004/39/CE secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV della direttiva 2014/65/UE nella misura in cui la tavola di concordanza contiene disposizioni relative alla direttiva 2004/39/CE.
Ove le disposizioni del presente regolamento facciano riferimento agli OTF, ai mercati di crescita per le PMI, alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d’asta correlati, tali disposizioni non si applicano agli OTF, ai mercati di crescita per le PMI, alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d’asta correlati fino al 3 gennaio 2017.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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