Art. 15

Riservatezza e uso adeguato delle informazioni

In vigore dal 3 apr 2014
Riservatezza e uso adeguato delle informazioni 1.   Gli Stati membri e le organizzazioni, conformemente al rispettivo diritto nazionale, e l'Agenzia adottano le misure necessarie per garantire l'opportuna riservatezza delle informazioni dettagliate sugli eventi da essi ricevute a norma degli . Ciascuno Stato membro, ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro o l'Agenzia elabora i dati personali soltanto nella misura necessaria ai fini del presente regolamento e fatti salvi gli atti giuridici nazionali che attuano la direttiva 95/46/CE. 2.   Fatte salve le disposizioni relative alla protezione delle informazioni sulla sicurezza di cui agli del regolamento (UE) n. 996/2010, le informazioni derivate dalle segnalazioni di eventi sono utilizzate soltanto allo scopo per cui sono state raccolte. Gli Stati membri, l'Agenzia e le organizzazioni non mettono a disposizione, né utilizzano informazioni sugli eventi: a) per attribuire colpe o responsabilità, o b) per qualsiasi scopo diverso dal mantenimento o dal miglioramento della sicurezza aerea. 3.   Nell'adempimento degli obblighi di cui all' in relazione alle informazioni contenute nel repertorio centrale europeo, la Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri: a) garantiscono la riservatezza delle informazioni; b) limitano l'uso delle informazioni allo stretto necessario per adempiere ai loro obblighi in materia di sicurezza, senza attribuire colpe o responsabilità. A questo proposito, dette informazioni sono utilizzate in particolare ai fini della gestione del rischio e dell'analisi delle tendenze in materia di sicurezza che possano comportare raccomandazioni o azioni in materia di sicurezza, ovviando a carenze effettive o potenziali in materia. 4.   Gli Stati membri assicurano che la cooperazione tra le rispettive autorità competenti di cui all', paragrafo 3, e le rispettive autorità competenti a livello giudiziario sia condotta nel quadro di accordi amministrativi preliminari. Tali accordi amministrativi preliminari sono intesi ad assicurare il giusto equilibrio tra l'esigenza di una buona amministrazione della giustizia, da un lato, e la necessaria continua disponibilità di informazioni in materia di sicurezza, dall'altro.
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