Art. 12
Registro delle richieste e scambio di informazioni
In vigore dal 3 apr 2014
Registro delle richieste e scambio di informazioni
1 Il punto di contatto registra ciascuna richiesta ricevuta e l'azione intrapresa conformemente a essa.
Queste informazioni sono trasmesse tempestivamente alla Commissione ogni volta che una richiesta è ricevuta e/o un'azione è intrapresa.
2. La Commissione mette a disposizione di tutti i punti di contatto l'elenco aggiornato delle richieste ricevute e delle azioni intraprese dai vari punti di contatto e dalla Commissione stessa.
Storico versioni
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