Art. 10
Diffusione delle informazioni registrate nel repertorio centrale europeo
In vigore dal 3 apr 2014
Diffusione delle informazioni registrate nel repertorio centrale europeo
1. Qualsiasi ente preposto alla regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile o autorità investigativa per la sicurezza nell'ambito dell'Unione ha pieno e sicuro accesso in linea a informazioni su eventi contenute nel repertorio centrale europeo.
Le informazioni sono utilizzate conformemente agli .
2. I soggetti interessati elencati nell'allegato II possono chiedere l'accesso a talune informazioni contenute nel repertorio centrale europeo.
I soggetti interessati stabiliti nell'Unione presentano le richieste di informazioni al punto di contatto dello Stato membro nel quale hanno sede.
I soggetti interessati che sono stabiliti al di fuori dell'Unione presentano le richieste alla Commissione.
La Commissione informa l'autorità competente dello Stato membro interessato quando è presentata una richiesta ai sensi del presente paragrafo.
3. Fatto salvo l', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 996/2010, le informazioni contenute nel repertorio centrale europeo, riguardo a inchieste di sicurezza in corso condotte a norma di tale regolamento, non sono comunicate ai soggetti interessati ai sensi del presente articolo.
4. Per motivi di sicurezza, non è concesso ai soggetti interessati l'accesso diretto al repertorio centrale europeo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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