Art. 9
Scambio di informazioni
In vigore dal 3 apr 2014
Scambio di informazioni
1. Gli Stati membri e l'Agenzia partecipano allo scambio di informazioni mettendo a disposizione delle autorità competenti degli altri Stati membri, dell'Agenzia e della Commissione, mediante il repertorio centrale europeo, tutte le informazioni in materia di sicurezza registrate nelle rispettive banche dati sulle segnalazioni.
Le segnalazioni di eventi sono trasferite al repertorio centrale europeo entro 30 giorni dalla data in cui sono state introdotte nella banca dati nazionale.
Le segnalazioni di eventi sono aggiornate ogni qualvolta sia necessario, aggiungendo ulteriori informazioni in materia di sicurezza.
2. Gli Stati membri trasferiscono al repertorio centrale europeo anche le informazioni relative a incidenti e inconvenienti gravi come segue:
a)
nel corso dell'inchiesta, i dati fattuali preliminari relativi a incidenti e inconvenienti gravi;
b)
a inchiesta conclusa;
i)
la relazione finale dell'inchiesta; e
ii)
se disponibile, una sintesi in inglese della relazione finale dell'inchiesta.
3. Uno Stato membro o l'Agenzia comunicano quanto prima tutte le pertinenti informazioni in materia di sicurezza alle competenti autorità degli Stati membri o all'Agenzia se, mentre raccolgono informazioni dettagliate sugli eventi o quando registrano segnalazioni di eventi o svolgono un'analisi ai sensi dell', paragrafo 6, individuano questioni di sicurezza che considerano:
a)
interessanti per altri Stati membri o l'Agenzia; o
b)
che potrebbero rendere necessaria l'adozione di misure di sicurezza da parte di altri Stati membri o dell'Agenzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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