Art. 13

Analisi e monitoraggio degli eventi a livello nazionale

In vigore dal 3 apr 2014
Analisi e monitoraggio degli eventi a livello nazionale 1.   Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro elabora una procedura per analizzare gli eventi raccolti a norma dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 1, al fine di individuare i rischi per la sicurezza associati a determinati eventi o gruppi di eventi. Sulla base di tale analisi ciascuna organizzazione stabilisce le eventuali opportune azioni correttive o preventive richieste, per migliorare la sicurezza aerea. 2.   Quando, in seguito alle analisi di cui al paragrafo 1, un'organizzazione stabilita in uno Stato membro individua le eventuali azioni correttive o preventive opportune necessarie per ovviare a carenze effettive o potenziali in materia di sicurezza aerea: a) attua tempestivamente tali azioni; e b) istituisce una procedura per monitorare l'attuazione e l'efficacia delle azioni. 3.   Su base regolare ogni organizzazione stabilita in uno Stato membro comunica ai suoi dipendenti e al personale a contratto le informazioni relative all'analisi e al monitoraggio di eventi che formano oggetto di azioni preventive o correttive. 4.   Se un'organizzazione stabilita in uno Stato membro non contemplato dal paragrafo 5 individua un rischio effettivo o potenziale per la sicurezza aerea quale risulta dalla sua analisi degli eventi o dei gruppi di eventi segnalati a norma dell', paragrafo 8, e dell', paragrafo 6, comunica all'autorità competente di tale Stato membro entro 30 giorni dalla notifica dell'evento da parte dell'informatore: a) i risultati preliminari, ove esistano, dell'analisi condotta a norma del paragrafo 1; e b) le eventuali azioni da intraprendere ai sensi del paragrafo 2. L'organizzazione comunica i risultati finali dell'analisi, se richiesto, non appena disponibili e, in linea di principio, entro tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione dell'evento. L'autorità competente di uno Stato membro può chiedere alle organizzazioni di trasmetterle i risultati preliminari o quelli finali dell'analisi di ogni evento comunicatole, ma in relazione al quale non ha ricevuto un monitoraggio o ha ricevuto solo i risultati preliminari. 5.   Se un'organizzazione stabilita in uno Stato membro e certificata o approvata dall'Agenzia individua un rischio effettivo o potenziale per la sicurezza aerea quale risulta dalla sua dell'analisi degli eventi o dei gruppi di eventi segnalati a norma dell', paragrafo 9, e dell', paragrafo 5, comunica all'Agenzia, entro 30 giorni dalla data della notifica dell'evento da parte dell'informatore: a) gli eventuali risultati preliminari dell'analisi condotta ai sensi del paragrafo 1; e b) le eventuali azioni da intraprendere ai sensi del paragrafo 2. L'organizzazione certificata o autorizzata dall'Agenzia trasmette a quest'ultima i risultati finali dell'analisi, se richiesto, non appena disponibili e, in linea di principio, entro tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione dell'evento. L'Agenzia può chiedere alle organizzazioni di trasmetterle i risultati preliminari o quelli finali dell'analisi di ogni evento comunicatole, ma in relazione al quale non ha ricevuto alcun monitoraggio o ha ricevuto solo i risultati preliminari. 6.   Ciascuno Stato membro e l'Agenzia elaborano una procedura per l'analisi delle informazioni relative a eventi a essi direttamente segnalati a norma dell', paragrafo 6, e dell', paragrafi 2 e 3, al fine di individuare i rischi per la sicurezza associati a detti eventi. Sulla base di tale analisi sono stabilite le opportune azioni correttive o preventive necessarie per migliorare la sicurezza aerea. 7.   Quando, in seguito all'analisi di cui al paragrafo 6, uno Stato membro o l'Agenzia individua le opportune azioni correttive o preventive necessarie per ovviare a carenze effettive o potenziali in materia di sicurezza aerea: a) attua tempestivamente tali azioni; e b) istituisce una procedura per monitorare l'attuazione e l'efficacia delle azioni. 8.   Per ciascun evento o gruppo di eventi monitorato conformemente al paragrafo 4 o 5, ciascuno Stato membro e l'Agenzia hanno accesso all'analisi effettuata e monitorano in modo appropriato le azioni intraprese dalle organizzazioni di cui sono rispettivamente responsabili. Se uno Stato membro o l'Agenzia conclude che l'attuazione e l'efficacia delle azioni comunicate sono inadeguate al fine di ovviare alle carenze effettive o potenziali in materia di sicurezza, assicura che l'organizzazione in questione intraprenda e attui ulteriori azioni opportune. 9.   Se disponibili, le informazioni relative all'analisi e al monitoraggio da dare ai singoli eventi o gruppi di eventi ottenute a norma del presente articolo sono tempestivamente registrate nel repertorio centrale europeo ai sensi dell', paragrafi 2 e 3, entro un periodo di due mesi dalla data in cui sono state registrate nelle banca dati nazionale. 10.   Gli Stati membri utilizzano le informazioni ottenute dall'analisi delle segnalazioni di eventi per individuare le eventuali azioni correttive da intraprendere nell'ambito del programma nazionale di sicurezza. 11.   Per informare il pubblico del livello di sicurezza dell'aviazione civile, ciascuno Stato membro pubblica almeno una volta l'anno una relazione sulla sicurezza. La relazione di sicurezza: a) contiene informazioni aggregate e rese anonime sul tipo di eventi e di altre informazioni in materia di sicurezza raccolti tramite i rispettivi sistemi nazionali di segnalazione obbligatoria e spontanea; b) individua le tendenze; c) individua le azioni che esso ha adottato. 12.   Gli Stati membri possono inoltre pubblicare segnalazioni di eventi e risultati delle analisi dei rischi resi anonimi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:376:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo