Art. 5

Segnalazioni spontanee

In vigore dal 3 apr 2014
Segnalazioni spontanee 1.   Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro istituisce un sistema di segnalazione spontanea, allo scopo di facilitare la raccolta di: a) informazioni dettagliate di eventi che potrebbero non essere rilevati dal sistema di segnalazione obbligatoria; b) altre informazioni in materia di sicurezza che l'informatore ritiene rappresentino o possano rappresentare un pericolo per la sicurezza aerea. 2.   Ciascuno Stato membro istituisce un sistema di segnalazione spontanea, allo scopo di facilitare la raccolta di: a) informazioni dettagliate di eventi che potrebbero non essere rilevati dal sistema di segnalazione obbligatoria; b) altre informazioni in materia di sicurezza che l'informatore ritiene rappresentino o possano rappresentare un pericolo per la sicurezza aerea. Tale sistema include anche, senza esservi limitato, la raccolta di informazioni trasferite dalle organizzazioni ai sensi del paragrafo 6. 3.   L'Agenzia istituisce un sistema di segnalazione spontanea per facilitare la raccolta di: a) informazioni dettagliate di eventi suscettibili di non essere rilevati dal sistema di segnalazione obbligatoria; b) altre informazioni in materia di sicurezza che l'informatore ritiene rappresentino o possano rappresentare un pericolo per la sicurezza aerea. Tale sistema include anche, ma non si limita alla raccolta di informazioni trasferite da organizzazioni certificate o autorizzate dall'Agenzia a norma del paragrafo 5. 4.   I sistemi di segnalazione spontanea sono usati per agevolare la raccolta di informazioni dettagliate su eventi e altre informazioni in materia di sicurezza: a) non soggette alla segnalazione obbligatoria a norma dell', paragrafo 1; b) segnalate da persone non elencate nell', paragrafo 6. 5.   Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro e certificata o autorizzata dall'Agenzia trasmette tempestivamente all'Agenzia le informazioni dettagliate sugli eventi e le altre informazioni in materia di sicurezza che sono state raccolte a norma del paragrafo 1 e che potrebbero implicare un rischio effettivo o potenziale per la sicurezza aerea. 6.   Ogni organizzazione stabilita in uno Stato membro non certificata o autorizzata dall'Agenzia trasmette tempestivamente all'autorità competente di detto Stato membro, designata a norma dell', paragrafo 3, le informazioni dettagliate sugli eventi e altre informazioni connesse alla sicurezza raccolte a norma del paragrafo 1 del presente articolo e che potrebbero implicare un rischio effettivo o potenziale per la sicurezza aerea. Gli Stati membri possono imporre alle organizzazioni aventi sede nel loro territorio di trasmettere le informazioni dettagliate relative a tutti gli eventi raccolte a norma del paragrafo 1 del presente articolo. 7.   Gli Stati membri, l'Agenzia e le organizzazioni possono istituire altri sistemi di raccolta e di trattamento dei dati in materia di sicurezza, allo scopo di raccogliere informazioni dettagliate sugli eventi che potrebbero non essere rilevati dai sistemi di segnalazione di cui all' e al presente articolo, paragrafi 1, 2 e 3. Tali sistemi possono prevedere segnalazioni a enti diversi da quelli di cui all', paragrafo 3, e richiedere la attiva partecipazione: a) dell'industria dell'aviazione; b) delle organizzazioni professionali del personale dell'aviazione. 8.   Le informazioni ricevute dalle segnalazioni spontanee e obbligatorie possono essere integrate in un unico sistema.
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