Art. 3
Oggetto e ambito d'applicazione
In vigore dal 3 apr 2014
Oggetto e ambito d'applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme:
a)
sulla segnalazione di eventi che mettono in pericolo o, se non corretti o risolti, rischiano di mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti e qualsiasi altra persona, attrezzatura o istallazione, compromettendo l'operatività dell'aeromobile; e sulla segnalazione di altre informazioni pertinenti in materia di sicurezza;
b)
su un'analisi e su un'azione di monitoraggio riguardo agli eventi segnalati e alle altre informazioni in materia di sicurezza;
c)
sulla tutela degli operatori del settore aeronautico;
d)
sull'utilizzo adeguato delle informazioni sulla sicurezza raccolte;
e)
sull'integrazione delle informazioni in un repertorio centrale europeo; e
f)
sulla divulgazione di informazioni rese anonime ai soggetti interessati, affinché questi dispongano delle informazioni di cui hanno bisogno per migliorare la sicurezza aerea.
2. Il presente regolamento si applica agli eventi e alle altre informazioni in materia di sicurezza che coinvolgono aeromobili civili, a eccezione di quelli di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2008. Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento anche agli eventi e alle altre informazioni in materia di sicurezza riguardanti gli aeromobili di cui all'allegato II del suddetto regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:376:oj#art-3