Art. 1

Obiettivi

In vigore dal 3 apr 2014
Obiettivi 1)   Il presente regolamento è inteso a migliorare la sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione, garantendo che le informazioni in materia di sicurezza relative all'aviazione civile siano segnalate, raccolte, registrate, protette, scambiate, diffuse e analizzate. Il presente regolamento garantisce: a) che, se del caso, sulla base dell'analisi delle informazioni raccolte siano adottate tempestivamente misure di sicurezza; b) la continua disponibilità delle informazioni sulla sicurezza attraverso l'introduzione di norme relative alla riservatezza e all'uso adeguato delle informazioni e tramite una tutela armonizzata e rafforzata dell'informatore e di persone menzionate in segnalazioni di eventi; c) che i rischi per la sicurezza aerea siano considerati e disciplinati a livello dell'Unione nonché a livello nazionale. 2.   La segnalazione di eventi ha unicamente l'obiettivo di prevenire incidenti e inconvenienti e non di attribuire colpe o responsabilità.
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