Art. 4

Obbligo di segnalazione

In vigore dal 3 apr 2014
Obbligo di segnalazione 1.   Gli eventi che potrebbero rappresentare un rischio rilevante per la sicurezza aerea e che rientrano nelle seguenti categorie sono segnalati dalle persone elencate nel paragrafo 6 nell'ambito dei sistemi di segnalazione obbligatoria di eventi di cui al presente articolo: a) eventi collegati alle operazioni dell'aeromobile, quali: i) eventi relativi a collisioni; ii) eventi relativi a decollo e atterraggio; iii) eventi relativi al carburante; iv) eventi relativi al volo; v) eventi relativi alle comunicazioni; vi) eventi relativi alle lesioni, alle emergenze e ad altre situazioni critiche; vii) eventi relativi all'inabilità fisica dell'equipaggio e ad altri eventi riguardanti l'equipaggio; viii) eventi relativi alle condizioni meteorologiche o alla sicurezza; b) eventi relativi alle condizioni tecniche, alla manutenzione e alla riparazione dell'aeromobile, quali: i) difetti strutturali; ii) funzionamento difettoso del sistema; iii) problemi di manutenzione e riparazione; iv) problemi di propulsione (motori, propulsori e rotori) e problemi relativi a propulsori ausiliari; c) eventi relativi ai servizi e alle installazioni di navigazione aerea, quali: i) collisioni, mancate collisioni o collisioni potenziali; ii) eventi specifici relativi alla gestione del traffico aereo e ai servizi di navigazione aerea (ATM/ANS); iii) eventi operativi correlati ad ATM/ANS; d) eventi relativi agli aeroporti e ai servizi a terra, quali: i) eventi relativi alle attività e agli impianti aeroportuali; ii) eventi relativi all'imbarco di passeggeri, bagagli, posta e carico; iii) eventi relativi alle manovre e ai servizi a terra dell'aeromobile. 2.   Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro istituisce un sistema di segnalazione obbligatoria, al fine di facilitare la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi segnalati di cui al paragrafo 1. 3.   Ciascuno Stato membro istituisce un sistema di segnalazione obbligatoria per facilitare la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi, inclusa la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi raccolte da organizzazioni a norma del paragrafo 2. 4.   L'Agenzia europea per la sicurezza aerea («Agenzia») istituisce un sistema di segnalazione obbligatoria al fine di facilitare la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi, inclusa la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi raccolte a norma del paragrafo 2 da organizzazioni che siano state certificate o autorizzate dall'Agenzia. 5.   Mediante atti di esecuzione la Commissione adotta un elenco per la classificazione di eventi a cui fare riferimento all'atto di segnalare eventi, a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. La Commissione include in tali atti di esecuzione un elenco separato per la classificazione di eventi applicabile ad aeromobili diversi dagli aeromobili a motore complessi. L'elenco è una versione semplificata dell'elenco di cui al primo comma e deve essere, ove del caso, adeguato alle specificità di tale comparto dell'aviazione. 6.   Le persone fisiche di seguito indicate segnalano gli eventi di cui al paragrafo 1 tramite il sistema istituito a norma del paragrafo 2 dall'organizzazione che si avvale, contratta o utilizza i servizi dell'informatore o, in alternativa, tramite il sistema istituito a norma del paragrafo 3 dallo Stato membro ove è stabilita la loro organizzazione o dallo Stato che ha emesso, convalidato o convertito la licenza del pilota, o tramite il sistema istituito a norma del paragrafo 4 dall'Agenzia: a) il pilota in comando, o, nei casi in cui il pilota in comando non possa segnalare l'evento, qualsiasi altro membro dell'equipaggio successivo nella catena di comando di un aeromobile immatricolato nell'Unione o di un aeromobile immatricolato al di fuori dell'Unione ma utilizzato da un operatore per il quale uno Stato membro assicura il controllo delle operazioni o da un operatore stabilito nell'Unione; b) la persona addetta alla progettazione, alla costruzione, al monitoraggio continuo dell'aeronavigabilità, alla manutenzione o alla modifica di un aeromobile, o di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto il controllo di uno Stato membro o dell'Agenzia; c) la persona che firma un certificato di revisione dell'aeronavigabilità o un certificato di riammissione in servizio di un aeromobile, o di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto il controllo di uno Stato membro o dell'Agenzia; d) la persona che svolge una funzione per la quale deve essere autorizzata da uno Stato membro quale membro del personale di un prestatore di servizi del traffico aereo con competenze relative ai servizi di navigazione aerea o quale addetto al servizio di informazione di volo; e) la persona che svolge una funzione connessa con la gestione della sicurezza di un aeroporto cui si applica il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (13); f) la persona che svolge una funzione connessa con l'installazione, la modifica, la manutenzione, la riparazione, la revisione, le prove di volo o l'ispezione di strutture della navigazione aerea delle quali uno Stato membro garantisce il controllo; g) la persona che svolge una funzione connessa con le manovre a terra dell'aeromobile, compresi il rifornimento di combustibile, la preparazione dei documenti di carico, le operazioni di carico, le operazioni antighiaccio e il rimorchio in un aeroporto contemplato dal regolamento (CE) n. 1008/2008. 7.   Le persone elencate nel paragrafo 6 segnalano gli eventi entro 72 ore dal momento in cui ne sono venute a conoscenza, a meno che circostanze eccezionali lo impediscano. 8.   In seguito alla comunicazione di un evento, ogni organizzazione stabilita in uno Stato membro che non è contemplata dal paragrafo 9 presenta all'autorità competente di detto Stato membro, di cui all', paragrafo 3, le informazioni dettagliate relative agli eventi raccolte a norma del paragrafo 2 del presente articolo il prima possibile e in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'evento. 9.   In seguito alla comunicazione di un evento, ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro che è certificata o autorizzata dall'Agenzia trasmette all'Agenzia le informazioni dettagliate sugli eventi raccolte a norma del paragrafo 2 il prima possibile e in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'evento.
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