Art. 6

Raccolta e registrazione delle informazioni

In vigore dal 3 apr 2014
Raccolta e registrazione delle informazioni 1.   Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro designa uno o più persone per gestire in modo indipendente la raccolta, la valutazione, l'elaborazione, l'analisi e la registrazione delle informazioni dettagliate sugli eventi segnalati a norma degli . La gestione delle segnalazioni è effettuata allo scopo di impedire l'utilizzo delle informazioni per fini diversi dalla sicurezza ed essa tutela opportunamente la riservatezza dell'identità dell'informatore e delle persone menzionate in segnalazioni di eventi al fine di promuovere una «cultura giusta». 2.   Previo accordo con l'autorità competente, le piccole organizzazioni possono istituire un meccanismo semplificato per la raccolta, la valutazione, l'elaborazione, l'analisi e la registrazione dei particolari degli eventi. Possono ripartire tali compiti con organizzazioni dello stesso tipo, purché rispettino le norme sulla riservatezza e la tutela di cui al presente regolamento. 3.   Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti a istituire in modo indipendente un sistema di raccolta, valutazione, elaborazione, analisi e registrazione delle informazioni dettagliate sugli eventi segnalati a norma degli . La gestione delle segnalazioni è effettuata allo scopo di impedire l'utilizzo delle informazioni per fini diversi dalla sicurezza ed essa tutela opportunamente la riservatezza dell'identità dell'informatore e delle persone menzionate in segnalazioni di eventi al fine di promuovere una «cultura giusta». Possono essere designate, conformemente al primo comma, congiuntamente o separatamente, le seguenti autorità: a) l'autorità nazionale dell'aviazione civile, e/o b) l'autorità investigativa per la sicurezza, e/o c) qualsiasi altro organismo o ente indipendente stabilito nell'Unione, incaricato di tale funzione. Qualora designi più di un organismo o ente, uno Stato membro indica uno di essi come punto di contatto per il trasferimento delle informazioni di cui all', paragrafo 2. 4.   L'Agenzia designa una o più persone competenti a istituire in modo indipendente un sistema di raccolta, valutazione, elaborazione, analisi e registrazione delle informazioni dettagliate sugli eventi segnalati a norma degli . La gestione delle segnalazioni è effettuata allo scopo di impedire l'utilizzo delle informazioni per fini diversi dalla sicurezza ed essa tutela opportunamente la riservatezza dell'identità dell'informatore e delle persone menzionate in segnalazioni di eventi al fine di promuovere una «cultura giusta». 5.   Le organizzazioni registrano in una o più banche dati le segnalazioni di eventi elaborate in base alle informazioni dettagliate sui medesimi raccolte a norma degli . 6.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 3 registrano in una banca dati nazionale le segnalazioni di eventi elaborate in base alle informazioni dettagliate sui medesimi raccolte a norma degli . 7.   Anche le informazioni pertinenti su incidenti e inconvenienti gravi raccolte o rilasciate da autorità investigative per la sicurezza sono registrate nella banca dati nazionale. 8.   L'Agenzia registra in una banca dati le segnalazioni di eventi elaborate in base alle informazioni dettagliate sui medesimi raccolte a norma degli . 9.   Per assolvere i loro compiti conformemente all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 996/2010, le autorità investigative per la sicurezza hanno pieno accesso alla rispettiva banca dati nazionale di cui al paragrafo 6. 10.   Ai fini dei loro compiti in materia di sicurezza, le autorità dell'aviazione civile degli Stati membri hanno pieno accesso alla rispettiva banca dati nazionale di cui al paragrafo 6.
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