Art. 7

Qualità e contenuto delle segnalazioni di eventi

In vigore dal 3 apr 2014
Qualità e contenuto delle segnalazioni di eventi 1.   Le segnalazioni di eventi di cui all' contengono quanto meno le informazioni elencate all'allegato I. 2.   Le segnalazioni di eventi di cui all', paragrafi 5, 6 e 8, includono per l'evento in questione una classificazione in funzione dei rischi per la sicurezza. Tale classificazione è riesaminata e, se necessario, modificata ed è approvata dall'autorità competente dello Stato membro o dall'Agenzia, conformemente al sistema comune europeo per la classificazione dei rischi di cui al paragrafo 5 del presente articolo. 3.   Le organizzazioni, gli Stati membri e l'Agenzia istituiscono procedure di controllo della qualità dei dati al fine di migliorarne la coerenza, in particolare tra le informazioni raccolte inizialmente e le segnalazioni registrate nella banca dati. 4.   Le banche dati di cui all', paragrafi 5, 6 e 8, utilizzano formati: a) standardizzati al fine di facilitare lo scambio di informazioni; e b) compatibili con il software Eccairs e con la tassonomia ADREP. 5.   La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri e con l'Agenzia tramite la rete di analisti della sicurezza aerea di cui all', paragrafo 2, sviluppa un sistema comune europeo per la classificazione dei rischi al fine di consentire alle organizzazioni, agli Stati membri e all'Agenzia di classificare gli eventi in funzione dei rischi per la sicurezza. Nel far ciò, la Commissione tiene conto della necessaria compatibilità con i sistemi di classificazione dei rischi esistenti. La Commissione sviluppa tale sistema entro il 15 maggio 2017. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' allo scopo di definire il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi. 7.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità di attuazione del sistema comune europeo per la classificazione dei rischi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 8.   La Commissione e l'Agenzia sostengono le autorità competenti degli Stati membri nei loro compiti di integrazione dei dati, come ad esempio nell'ambito: a) dell'integrazione delle informazioni minime di cui al paragrafo 1; b) della classificazione degli eventi in funzione dei rischi di cui al paragrafo 2; e c) dell'introduzione delle procedure per il controllo di qualità dei dati di cui al paragrafo 3. La Commissione e l'Agenzia concedono tale sostegno per contribuire all'armonizzazione del processo di inserimento dei dati in tutti gli Stati membri e, in particolare, fornendo al personale che opera all'interno degli organismi o entità di cui all', paragrafi 1, 3 e 4: a) materiale orientativo; b) seminari; e c) una formazione adeguata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:376:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Qualità e contenuto delle segnalazioni di eventi (Art. 7 Regolamento (UE) 2014/376) — Testo vigente | Portale Normativo