Art. 14

Analisi e monitoraggio degli eventi a livello di Unione

In vigore dal 3 apr 2014
Analisi e monitoraggio degli eventi a livello di Unione 1.   La Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri collaborano regolarmente allo scambio e all'analisi dei dati contenuti nel repertorio centrale europeo. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza stabiliti dal presente regolamento, ove opportuno possono essere invitati osservatori caso per caso. 2.   La Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri collaborano attraverso una rete di analisti della sicurezza aerea. Quest'ultima contribuisce al miglioramento della sicurezza aerea nell'Unione, in particolare procedendo ad analisi della sicurezza a sostegno del programma europeo di sicurezza aerea e del piano europeo per la sicurezza aerea. 3.   L'Agenzia sostiene le attività della rete di analisti della sicurezza aerea, fornendo ad esempio assistenza per la preparazione e l'organizzazione delle riunioni della rete. 4.   L'Agenzia include nel rapporto annuale sulla sicurezza di cui all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 216/2008 le informazioni sui risultati dell'analisi dei dati di cui al paragrafo 1.
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