Art. 16
Tutela delle fonti di informazioni
In vigore dal 3 apr 2014
Tutela delle fonti di informazioni
1. Ai fini del presente articolo, i «dati personali» includono in particolare nome o indirizzo di persone fisiche.
2. Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro garantisce che tutti i dati personali siano accessibili al personale di tale organizzazione diverso dalle persone designate conformemente all', paragrafo 1, unicamente qualora indispensabili per indagare su eventi al fine di migliorare la sicurezza aerea.
Le informazioni prive dei dati personali sono diffuse, se opportuno, nell'ambito dell'organizzazione.
3. Ciascuno Stato membro assicura che nessun dato personale sia mai registrato nella banca dati nazionale di cui all', paragrafo 6. Tali informazioni prive dei dati personali sono messe a disposizione di tutti i soggetti interessati, ad esempio per consentire loro di adempiere ai loro obblighi in materia di miglioramento della sicurezza aerea.
4. L'Agenzia assicura che nessun dato personale sia mai registrato nella banca dati dell'Agenzia di cui all', paragrafo 8. Tali informazioni prive dei dati personali sono messe a disposizione di tutti i soggetti interessati, ad esempio per consentire loro di adempiere ai loro obblighi in relazione al miglioramento della sicurezza aerea.
5. Nulla osta a che gli Stati membri e l'Agenzia intraprendano qualsiasi azione necessaria per mantenere o migliorare la sicurezza aerea.
6. Fatto salvo il diritto penale nazionale applicabile, gli Stati membri si astengono dal perseguire violazioni di legge non premeditate o involontarie, di cui sono venuti a conoscenza unicamente a seguito di segnalazioni a norma degli .
Il primo comma non si applica nei casi contemplati dal paragrafo 10. Gli Stati membri possono mantenere o adottare misure di rafforzamento della tutela degli informatori o delle persone menzionate in segnalazioni di eventi. In particolare, gli Stati membri possono applicare tale norma senza le eccezioni di cui al paragrafo 10.
7. Se sono avviati procedimenti disciplinari o amministrativi conformemente al diritto nazionale, le informazioni contenute nelle segnalazioni di eventi non possono essere utilizzate contro:
a)
gli informatori, o
b)
le persone menzionate in segnalazioni di eventi.
Il primo comma non si applica nei casi contemplati dal paragrafo 10.
Gli Stati membri possono mantenere o adottare misure di rafforzamento della tutela degli informatori o delle persone menzionate in segnalazioni di eventi. Gli Stati membri possono, in particolare, estendere siffatta tutela ai procedimenti civili o penali.
8. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni legislative intese a garantire un livello di protezione degli informatori o di persone menzionate in segnalazioni di eventi superiore a quello di cui al presente regolamento.
9. Salvo nei casi di cui al paragrafo 10, gli addetti e il personale a contratto che segnalano un evento o sono menzionati in segnalazioni di eventi a norma degli non subiscono da parte dei loro datori di lavoro o dell'organizzazione per cui sono forniti i servizi alcuna punizione basata sulle informazioni fornite dall'informatore.
10. La protezione di cui ai paragrafi 6, 7 e 9 del presente articolo non si applica in alcuna delle seguenti situazioni:
a)
nei casi di comportamento doloso;
b)
in cui vi è stata una manifesta e grave inosservanza di un ovvio rischio e grave mancanza di responsabilità professionale nell'adottare la diligenza che è palesemente richiesta in tali circostanze, causando prevedibili danni a persone o a beni, o che compromette seriamente il livello di sicurezza aerea.
11. Ciascuna organizzazione avente sede in uno Stato membro, previa consultazione dei rappresentanti del personale, adotta norme interne che illustrano le modalità previste per garantire e attuare i principi della «cultura giusta», in particolare il principio di cui al paragrafo 9, nell'ambito di detta organizzazione.
L'organismo designato a norma del paragrafo 12 può chiedere di esaminare le regole interne delle organizzazioni aventi sede nello Stato membro da cui dipende prima della loro applicazione.
12. Ciascuno Stato membro designa un organismo competente per l'attuazione dei paragrafi 6, 9 e 11.
I dipendenti e il personale a contratto possono segnalare a tale organismo le presunte violazioni delle norme stabilite dal presente articolo. I dipendenti e il personale a contratto non possono essere oggetto di sanzioni per tale segnalazione. I dipendenti e il personale a contratto possono informare la Commissione riguardo a tali presunte violazioni.
Se del caso, l'organismo designato presta consulenza alle pertinenti autorità del suo Stato membro in merito alle contromisure o alle sanzioni in applicazione dell'.
13. Il 15 maggio 2019, e, successivamente, ogni cinque anni, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo e, in particolare, sulle attività dell'organo designato a norma del paragrafo 12. La relazione non contiene dati personali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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