Art. 17
Aggiornamento degli allegati
In vigore dal 3 apr 2014
Aggiornamento degli allegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per:
a)
aggiornare l'elenco dei campi obbligatori delle segnalazioni di eventi stabilito nell'allegato I qualora, alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento, si rendano necessarie modifiche per migliorare la sicurezza aerea;
b)
aggiornare il modulo di richiesta di informazioni al repertorio centrale europeo che figura nell'allegato III per tenere conto dell'esperienza maturata e dei nuovi sviluppi;
c)
allineare qualunque allegato al software Eccairs e alla tassonomia ADREP, nonché ad altri atti giuridici adottati dall'Unione e agli accordi internazionali.
Per aggiornare l'elenco dei campi obbligatori, l'Agenzia e la rete di analisti della sicurezza aerea di cui all', paragrafo 2, forniscono alla Commissione pareri appropriati.
Storico versioni
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