Art. 12 · Registro delle richieste e scambio di informazioni

Art. 12

Registro delle richieste e scambio di informazioni

In vigore dal 3 apr 2014
Registro delle richieste e scambio di informazioni 1   Il punto di contatto registra ciascuna richiesta ricevuta e l'azione intrapresa conformemente a essa. Queste informazioni sono trasmesse tempestivamente alla Commissione ogni volta che una richiesta è ricevuta e/o un'azione è intrapresa. 2.   La Commissione mette a disposizione di tutti i punti di contatto l'elenco aggiornato delle richieste ricevute e delle azioni intraprese dai vari punti di contatto e dalla Commissione stessa.
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