Art. 28

Fissazione dei diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale a norma dell’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013

In vigore dal 11 mar 2014
Fissazione dei diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale a norma dell’, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 1.   Ai fini dell’, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, se un giovane agricoltore, o un agricoltore che inizia a esercitare l’attività agricola, presenta domanda di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale mentre non detiene alcun diritto all’aiuto (in proprietà o in affitto), riceve un numero di diritti all’aiuto pari al numero di ettari ammissibili che detiene (in proprietà o in affitto) l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di assegnazione o di aumento del valore dei diritti all’aiuto fissato dalla Commissione sulla base dell’, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013. 2.   Se un giovane agricoltore, o un agricoltore che inizia a esercitare l’attività agricola, presenta domanda di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale mentre detiene già diritti all’aiuto (in proprietà o in affitto), riceve un numero di diritti all’aiuto pari al numero di ettari ammissibili che detiene (in proprietà o in affitto) l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 per i quali non detiene alcun diritto all’aiuto (in proprietà o in affitto). Se il valore dei diritti all’aiuto che l’agricoltore detiene già (in proprietà o in affitto) è inferiore al valore medio nazionale o regionale di cui all’, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i valori unitari annuali di questi diritti possono essere aumentati fino al valore della media nazionale o regionale di cui all’, paragrafo 10, del suddetto regolamento. Tuttavia, negli Stati membri che applicano l’aumento di cui all’, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1307/2013 ai fini dell’, paragrafo 7, del medesimo regolamento, l’aumento di cui al secondo comma del presente paragrafo è obbligatorio. Il livello di tale aumento dovrebbe corrispondere al livello di aumento massimo applicato ai fini dell’, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013. 3.   Negli Stati membri che applicano l’, paragrafo 6 o 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le limitazioni concernenti l’assegnazione di diritti all’aiuto previste in tali disposizioni possono essere applicate, mutatis mutandis, per l’assegnazione dei diritti all’aiuto a norma dell’, paragrafo 6, dello stesso egolamento.r Tuttavia gli Stati membri possono decidere che, se l’applicazione di una o più limitazioni di cui al primo comma restringe il numero totale di diritti all’aiuto che l’agricoltore detiene già e riassegnati a partire dalla riserva ad un livello inferiore a una percentuale fissa dei suoi ettari ammissibili nell’anno in cui è chiesta l’assegnazione di diritti all’aiuto a partire dalla riserva, a tale agricoltore è assegnato un numero supplementare di diritti all’aiuto corrispondente a una quota del numero totale dei suoi ettari ammissibili dichiarati nella sua domanda per tale anno conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento 1306/2013. La percentuale fissa di cui al secondo comma del presente articolo è calcolata secondo il metodo di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento. La quota del numero totale di ettari ammissibili dell’agricoltore di cui al secondo comma del presente paragrafo è calcolata come la metà della differenza in punti percentuali tra la percentuale fissa di cui al terzo comma del presente paragrafo e la quota di diritti all’aiuto detenuti dall’agricoltore in relazione ai suoi ettari ammissibili dichiarati conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nella sua domanda per l’anno di cui al secondo comma del presente paragrafo. Ai fini del presente comma, per «diritti all’aiuto detenuti dall’agricoltore» si intendono i diritti all’aiuto già detenuti dall’agricoltore e riassegnati a partire dalla riserva. Per il calcolo del numero di ettari ammissibili di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di non includere qualsiasi superficie occupata da colture permanenti, prati permanenti situati in zone con condizioni climatiche difficili di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 o superfici riconosciute come prato permanente a norma dell’, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all’ del regolamento (UE) n. 1307/2013 di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale possono basare il metodo di calcolo di cui al secondo comma del presente paragrafo sul numero totale assegnato/dichiarato nel 2015 nella regione in questione. Al fine di determinare la soglia di cui al secondo comma, i terreni acquistati o presi in affitto dall’agricoltore dopo il 19 ottobre 2011 non sono presi in considerazione. 4.   Ai fini del presente articolo, sono considerati agricoltori che iniziano a esercitare l’attività agricola soltanto quelli che hanno iniziato la loro attività agricola nell’anno civile 2013 o in qualsiasi anno successivo e che presentano domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l’anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare l’attività agricola.
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