Art. 4
Quadro dei criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione
In vigore dal 11 mar 2014
Quadro dei criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione
1. Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, i criteri che gli agricoltori devono soddisfare per rispettare l’obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari sono stabiliti dagli Stati membri secondo una o entrambe le seguenti modalità:
a)
gli Stati membri richiedono che l’agricoltore svolga almeno un’attività annuale. Ove giustificato per motivi ambientali, gli Stati membri possono decidere di riconoscere anche attività realizzate solo ogni secondo anno;
b)
gli Stati membri definiscono le caratteristiche che la superficie agricola deve avere per poter essere considerata mantenuta in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
2. Nello stabilire i criteri di cui al paragrafo 1 gli Stati membri possono distinguere tra diversi tipi di superfici agricole.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2014:639:oj#art-4