Art. 2

Principi generali

In vigore dal 11 mar 2014
Principi generali 1.   Gli Stati membri attuano il presente regolamento in base a criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, promuovendo nel contempo una gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le condizioni cui è subordinato il sostegno, attuate in forza del presente regolamento, siano verificabili e controllabili. 3.   Gli Stati membri attuano il presente regolamento: a) con riguardo al sostegno diverso dal sostegno accoppiato, nel rispetto dei requisiti di cui all’allegato 2, paragrafi 1, 5 e 6, dell’accordo sull’agricoltura, e b) con riguardo al sostegno accoppiato, nel rispetto dei requisiti di cui all’, paragrafo 5, dell’accordo sull’agricoltura.
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