Art. 26
Riversamento alla riserva nazionale o regionale a causa della trattenuta sul trasferimento di diritti all’aiuto
In vigore dal 11 mar 2014
Riversamento alla riserva nazionale o regionale a causa della trattenuta sul trasferimento di diritti all’aiuto
Se uno Stato membro si avvale della facoltà di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, esso può decidere, in base a criteri oggettivi e in modo da garantire parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, di riversare alla riserva nazionale o regionale fino al 30 % dei valori unitari annuali di ciascun diritto all’aiuto trasferito senza gli ettari ammissibili corrispondenti, ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, o l’importo equivalente espresso in numero di diritti all’aiuto.
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono prevedere di riversare fino al 50 % del valore unitario annuale di ciascun diritto all’aiuto o l’importo equivalente espresso in numero di diritti all’aiuto di cui al primo comma nei primi tre anni di applicazione del regime di pagamento di base.
Storico versioni
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