Art. 24

Requisiti per l’attivazione dei diritti all’aiuto

In vigore dal 11 mar 2014
Requisiti per l’attivazione dei diritti all’aiuto 1.   I diritti all’aiuto possono essere dichiarati, ai fini del pagamento, soltanto una volta all’anno dall’agricoltore che li detiene (in proprietà o in affitto) entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica. Tuttavia, se si avvale della possibilità di modificare la domanda unica in conformità alle norme stabilite dalla Commissione sulla base dell’, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, l’agricoltore può dichiarare, ai fini del pagamento, anche i diritti all’aiuto che detiene (in proprietà o in affitto) alla data della comunicazione delle modifiche all’autorità competente, purché gli stessi diritti all’aiuto non siano dichiarati, ai fini del pagamento, da un altro agricoltore con riferimento allo stesso anno. Se l’agricoltore acquisisce diritti all’aiuto mediante trasferimento da un altro agricoltore che abbia già dichiarato gli stessi diritti ai fini del pagamento, la dichiarazione aggiuntiva di tali diritti all’aiuto da parte del cessionario è ammessa solo se il cedente ha già informato del trasferimento l’autorità competente in conformità alle norme stabilite dalla Commissione sulla base dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e ritira tali diritti dalla propria domanda unica entro i termini per la modifica della domanda unica fissati dalla Commissione sulla base dell’, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013. 2.   Se l’agricoltore, dopo aver dichiarato le parcelle corrispondenti alla totalità dei propri diritti all’aiuto a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 espressi in numeri interi, dispone ancora di una parcella equivalente a una frazione di ettaro, può dichiarare un altro diritto all’aiuto espresso in numeri interi che dà diritto a un pagamento calcolato proporzionalmente alle dimensioni della parcella. Il diritto all’aiuto si considera interamente attivato ai fini dell’, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
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