Art. 23
Calcolo del valore dei diritti all’aiuto
In vigore dal 11 mar 2014
Calcolo del valore dei diritti all’aiuto
1. L’importo dei diritti all’aiuto è calcolato in un primo tempo con una precisione di tre decimali e successivamente arrotondato per eccesso o per difetto al secondo decimale più prossimo. Se il risultato del calcolo è un importo in cui il terzo decimale è 5, l’importo è arrotondato al secondo decimale.
2. Se l’agricoltore trasferisce una frazione del diritto, il valore di tale frazione è calcolato proporzionalmente per ognuno dei rimanenti anni pertinenti di cui agli o 40 del regolamento (UE) n. 1307/2013.
3. Gli Stati membri possono modificare i diritti all’aiuto unendo le frazioni di diritti appartenenti a un agricoltore. Il valore dei diritti così uniti è determinato per ognuno dei rimanenti anni pertinenti di cui agli o 40 del regolamento (UE) n. 1307/2013 sommando il valore delle frazioni.
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