Art. 21

Clausola dei contratti privati di affitto

In vigore dal 11 mar 2014
Clausola dei contratti privati di affitto 1.   Gli Stati membri possono decidere che, in caso di affitto di una azienda o parte di essa, gli agricoltori possono, mediante contratto firmato prima del termine di cui all’, paragrafo 1, primo comma, dare in affitto insieme all’azienda o a parte di essa i corrispondenti diritti all’aiuto da assegnare. In tal caso i diritti all’aiuto sono assegnati al locatore e direttamente affittati al locatario, che beneficerà, se del caso, dei pagamenti che il locatore ha ricevuto per il 2014 o del valore dei diritti che questi ha posseduto nel 2014 in conformità all’ del regolamento (UE) n. 1307/2013 come riferimento per stabilire il valore unitario iniziale di tali diritti all’aiuto. Tale trasferimento richiede che il locatore si conformi alle disposizioni dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che il locatario si conformi alle disposizioni dell’ di tale regolamento e che il contratto di affitto scada dopo il termine ultimo di presentazione della domanda nell’ambito del regime di pagamento di base. Tale affitto non è considerato un trasferimento senza terra ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013. 2.   Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis agli Stati membri che applicano il titolo III, capo 1, sezione 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
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