Art. 20

Clausola dei contratti privati di vendita

In vigore dal 11 mar 2014
Clausola dei contratti privati di vendita 1.   Gli Stati membri possono decidere che, in caso di vendita di una azienda o parte di essa, gli agricoltori possono, mediante contratto firmato prima dell’ultimo giorno utile per la domanda di assegnazione di diritti all’aiuto fissato dalla Commissione sulla base dell’, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, trasferire insieme all’azienda o a parte di essa i corrispondenti diritti all’aiuto da assegnare. In tal caso i diritti all’aiuto sono assegnati al venditore e direttamente trasferiti all’acquirente, che beneficerà, se del caso, dei pagamenti che il venditore ha ricevuto per il 2014 o del valore dei diritti che questi ha posseduto nel 2014 in conformità all’ del regolamento (UE) n. 1307/2013 come riferimento per stabilire il valore unitario iniziale di tali diritti all’aiuto. Tale trasferimento richiede che il venditore si conformi alle disposizioni dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che l’acquirente si conformi alle disposizioni dell’ del medesimo regolamento. Tale vendita non è considerata un trasferimento senza terra ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013. 2.   Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis agli Stati membri che applicano il titolo III, capo 1, sezione 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
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