Art. 19
Determinazione del valore dei diritti all’aiuto in situazioni di difficoltà
In vigore dal 11 mar 2014
Determinazione del valore dei diritti all’aiuto in situazioni di difficoltà
1. Se uno o più pagamenti diretti di cui all’ o all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 relativi, rispettivamente, al 2014 o all’anno precedente l’attuazione del regime di pagamento di base sono inferiori agli importi corrispondenti nell’anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali, il valore unitario iniziale è stabilito sulla base degli importi ricevuti dall’agricoltore nell’anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali.
2. Gli Stati membri possono decidere di limitare l’applicazione del paragrafo 1 ai casi in cui i pagamenti diretti relativi, rispettivamente, al 2014 o all’anno precedente l’attuazione del regime di pagamento di base sono inferiori a una determinata percentuale degli importi corrispondenti nell’anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali. Tale percentuale non può essere inferiore all’85 %.
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