Art. 19 · Determinazione del valore dei diritti all’aiuto in situazioni di difficoltà

Art. 19

Determinazione del valore dei diritti all’aiuto in situazioni di difficoltà

In vigore dal 11 mar 2014
Determinazione del valore dei diritti all’aiuto in situazioni di difficoltà 1.   Se uno o più pagamenti diretti di cui all’ o all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 relativi, rispettivamente, al 2014 o all’anno precedente l’attuazione del regime di pagamento di base sono inferiori agli importi corrispondenti nell’anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali, il valore unitario iniziale è stabilito sulla base degli importi ricevuti dall’agricoltore nell’anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali. 2.   Gli Stati membri possono decidere di limitare l’applicazione del paragrafo 1 ai casi in cui i pagamenti diretti relativi, rispettivamente, al 2014 o all’anno precedente l’attuazione del regime di pagamento di base sono inferiori a una determinata percentuale degli importi corrispondenti nell’anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali. Tale percentuale non può essere inferiore all’85 %.
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