Art. 34
Determinazione del valore dei diritti all’aiuto a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per gli Stati membri che applicano l’articolo 21, paragrafo 3, dello stesso regolamento
In vigore dal 11 mar 2014
Determinazione del valore dei diritti all’aiuto a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1307/2013 per gli Stati membri che applicano l’, paragrafo 3, dello stesso regolamento
Per determinare il valore unitario iniziale dei diritti all’aiuto, gli Stati membri che applicano l’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 possono adeguare l’importo dei pagamenti per il 2014 di cui all’, paragrafo 5, del suddetto regolamento deducendo, prima dell’applicazione di riduzioni ed esclusioni, l’importo proveniente dai diritti all’aiuto che sono scaduti conformemente all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
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