Art. 36

Applicazione dell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

In vigore dal 11 mar 2014
Applicazione dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 1.   Al fine di differenziare il pagamento unico per superficie come previsto all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si applicano le seguenti norme: a) il riferimento alle misure di sostegno specifico di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 73/2009 non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di prendere in considerazione soltanto una o più misure attuate nell’ambito di tali misure di sostegno specifico; b) gli Stati membri possono, secondo criteri oggettivi e non discriminatori, decidere in merito al livello di sostegno di cui tener conto per uno o più regimi applicati dallo Stato membro interessato conformemente all’, paragrafo 3, secondo comma, e, se del caso, terzo comma, dello stesso regolamento. Tuttavia, allorché si tiene conto del sostegno concesso nell’ambito del regime pertinente nel 2014, l’importo utilizzato per differenziare il pagamento unico per superficie non può essere superiore al corrispondente importo concesso a un singolo agricoltore nell’ambito di tale regime nel 2014; c) allorché si tiene conto del sostegno concesso a norma dell’, paragrafo 1, lettera c), e degli articoli 126, 127 e 129 del regolamento (CE) n. 73/2009, siffatta differenziazione non compromette il carattere disaccoppiato di tali regimi. Tale differenziazione è disponibile per gli agricoltori che hanno ricevuto nel 2014 il sostegno di cui all’, paragrafo 3, secondo, terzo o quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013. L’importo per ettaro è determinato ogni anno dividendo l’importo utilizzato per differenziare il pagamento unico per superficie disponibile per un singolo agricoltore per il numero degli ettari ammissibili dichiarati dall’agricoltore a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013. 2.   Se l’importo del sostegno nell’ambito di uno o più regimi di sostegno di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 relativo al 2014 è inferiore all’importo o agli importi corrispondenti nell’anno precedente gli anni interessati da un caso di forza maggiore o da circostanze eccezionali, lo Stato membro tiene conto del sostegno concesso nell’ambito dei regimi di sostegno in questione nell’anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali. Gli Stati membri possono decidere di limitare l’applicazione del primo comma ai casi in cui i pagamenti diretti relativi al 2014 sono inferiori a una determinata percentuale degli importi corrispondenti nell’anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali. Tale percentuale non può essere inferiore all’85 %. 3.   Gli Stati membri possono decidere che, in caso di successione effettiva o anticipata, la differenziazione del pagamento unico per superficie è disponibile per l’agricoltore che ha ereditato l’azienda, a condizione che tale agricoltore sia ammissibile al regime del pagamento unico per superficie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:639:oj#art-36

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo