Art. 38

Requisiti applicabili ai sistemi di certificazione nazionali o regionali

In vigore dal 11 mar 2014
Requisiti applicabili ai sistemi di certificazione nazionali o regionali 1.   Gli Stati membri che decidono di applicare le pratiche equivalenti di cui all’, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 designano una o più autorità di certificazione, pubbliche o private, che attestano che l’agricoltore osserva, nella sua azienda, pratiche rispondenti alle disposizioni dell’, paragrafo 3, di tale regolamento. 2.   Le autorità di certificazione pubbliche o private soddisfano le seguenti condizioni: a) possiedono l’esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per espletare i compiti di certificazione; b) dispongono di personale, adeguatamente qualificato ed esperto, in numero sufficiente; c) sono imparziali ed esenti da conflitti di interessi per quanto riguarda l’espletamento dei compiti di certificazione. Le autorità di certificazione private sono accreditate in conformità alla norma EN ISO/IEC 17021 (Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione) o alla norma EN ISO/IEC 17065 (Valutazione della conformità - Requisiti generali per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi) nel settore della produzione agricola. L’accreditamento è effettuato esclusivamente da un organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (21). 3.   La designazione di un’autorità di certificazione pubblica o privata è revocata se tale autorità non adempie le condizioni stabilite nel paragrafo 2 per la sua designazione.
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